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    5/13/2005
  Iva e il trasferimento di immobili ad uso non abitativo.
   

Iva e il trasferimento di immobili ad uso non abitativo.

Il trasferimento di unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1 (negozi) può essere assoggettato ad IVA al 10% nei seguenti casi:

Quando le unità siano comprese in un fabbricato non di lusso a prevalente destinazione abitativa, ai sensi della Legge 409/1948 ( “Legge Tupini”, ossia caratterizzato dall’avere almeno il 50% più uno della superficie sopraterra destinata ad abitazioni e non più del 25% della stessa destinata a negozi) e la cessione avvenga da parte dell’impresa costrittrice;
L’immobile sia stato oggetto di un intervento di restauro e risanamento conservativo, o di ristrutturazione edilizia o inserito nell’ambito di un intervento di ristrutturazione urbanistica e, la cessione sia effettuata dall’impresa che a eseguito i lavori.
In tutti gli altri casi, il trasferimento dei citati immobili deve essere assoggettato ad IVA con aliquota ordinaria del 20%. La base imponibile su cui applicare l’aliquota d’imposta è sempre costituita dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti, mentre il criterio parametrico basato sulla rendita catastale e sui moltiplicatori è volto solo ad individuare situazioni che possono essere oggetto di accertamento da parte degli uffici.

 
 
 
    3/14/2005
  DETRAZIONI IRPEF PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE.
   

DETRAZIONI IRPEF PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE.

Nella Finanziaria per il 2005 le agevolazioni sono prorogate al 31 dicembre di quest’anno, grazie al decreto legge 355/2003 convertito nella legge 47/2004, la quale conserva i provvedimenti introdotti dalla Finanziaria 2003 (legge 27 dicembre 2002, n. 289), con effetto retroattivo a partire dal 1° gennaio 2004.
E’ quindi possibile poter ancora usufruire dell’agevolazione Irpef del 36% per i lavori di ristrutturazione.
Il tetto massimo di spesa ammissibile è di 48mila euro. Queste agevolazioni sono estendibili anche per gli immobili acquistati da un’impresa di costruzione che abbia provveduto a ristrutturare l’edificio.
I contribuenti anziani, con età non inferiore a 75 e 80 anni, se proprietari o titolari di altro diritto reale sull’immobile oggetto di recupero edilizio, potranno suddividere la detrazione rispettivamente in 5 o 3 rate annuali di pari importo a partire dal periodo di imposta 2003.
La legge n° 47 del 27/02/04 ha inoltre prorogato la detrazione per gli acquirenti e assegnatari di unità immobiliari, per la cui ristrutturazione sono intervenute imprese di costruzione e ristrutturazione che abbiano, però, effettuato la ristrutturazione dell’intero fabbricato. In questo caso la detrazione Irpef viene calcolata con aliquota del 36%, su un importo pari al 25% del prezzo di acquisto dell’immobile. I lavori di completa ristrutturazione che interessano l’intero fabbricato devono compiersi entro il 31 dicembre 2005 ed il rogito deve essere fatto entro il 30 giugno 2006.
La legge prevede infine la proroga fino al 31 dicembre 2005 per l’applicazione dell’aliquota Iva ridotta al 10% sulla fornitura di beni e servizi relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria.

 
 
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