AGEVOLAZIONI PRIMA CASA ANCHE AGLI AMPLIAMENTI.
Il fisco permetterà di applicare gli sconti rivolti a chi acquista la prima casa a quanti vogliono ingrandirla.
Queste agevolazioni riguardano i seguenti casi:
A - nel momento in cui si va ad acquistare una porzione di immobile adiacente alla prima casa, per effettuare un ampliamento;
B - nel momento in cui si comprano due diverse unità abitative per crearne una sola;
C - nel caso di rinuncia all’eredità del diritto di abitazione acquisito dal coniuge superstite.
I casi A e B sono simili nella sostanza, ma differenti nei fatti.
Il primo, infatti, coinvolge chi è già proprietario di un immobile e ne acquista una porzione adiacente per ingrandirlo.
Il secondo, invece, coinvolge chi compra due differenti unità abitative per ricavarne un’unica più grande.
Il terzo caso invece è leggermente diverso, e riguarda il coniuge superstite che rinunci all’eredità: nella fattispecie che rinunci al diritto di abitare nella casa coniugale.
In questo caso, all’apertura della successione, è sufficiente che uno degli eredi abbia diritto alle agevolazioni relative alla prima casa perché vengano estese anche al coniuge superstite.
L’IMPRESA CHE VENDE CASA E’ SEMPRE SOGGETTA ALL’ IVA.
La cessione dell’immobile abitativo da parte dell’impresa che lo ha costruito, ancorché per scopi diversi dalla rivendita, sconta l’Iva e non l’imposta proporzionale di registro. Questo trattamento è applicabile anche se la cessione viene posta in essere dalla società conferitaria dell’immobile realizzato dalla conferente. |