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    9/22/2006
  La dichiarazione dei redditi “compensa” l’Ici
   

L'articolo 37, comma 55, del decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006, convertito in legge il 3 agosto scorso stabilisce di pagare l’Ici in sede di dichiarazione dei redditi, eventualmente compensando il debito con eccedenze di imposta che dovessero risultare dal modello "F24" estendendo così tale possibilità a tutti i contribuenti, cosa che in passato poteva essere sfruttata solo dai proprietari di immobili nei Comuni che avessero stipulato con l’Agenzia delle entrate un’apposita convenzione per la riscossione dell’Ici a mezzo del modello unificato.

Tale novità sarà operativa dal 1° maggio 2007, quando il contribuente potrà, in sede di compilazione del modello Unico o del modello 730, scegliere se utilizzare il classico bollettino postale o il modello F24 per il pagamento dell’Imposta comunale sugli immobili.

In quest’ultimo caso, ove si riscontrassero dei crediti in dichiarazione, il pagamento dell’Ici avverrà per compensazione: ad esempio, un soggetto, persona fisica, potrà utilizzare un eventuale credito Irpef, mentre un soggetto, persona giuridica, potrà utilizzare un credito Ires o Irap.

 
 
 
    9/22/2006
  Le regole per un condominio a prova di privacy
   

Un condominio a prova di privacy può trattare solo le informazioni personali pertinenti e necessarie per la gestione e l'amministrazione delle parti comuni.

Si possono trattare i dati anagrafici, indirizzi e quote millesimali relativi a tutto il condominio o ai singoli partecipanti, mentre i numeri telefonici possono essere trattati solo previo consenso dell’interessato se non compaiono sugli elenchi pubblici.

Per quanto concerne i conti, ogni condomino può essere informato su richiesta o in sede di rendiconto annuale, delle somme dovute dagli altri o di eventuali adempimenti.

Vietata invece l'affissione di avvisi di mora o sollecitazioni di pagamento in spazi condominiali  pubblici, in cui è invece consentita l'affissione di avvisi generali.

L’impegno dell'amministratore del condominio sarà quello di adottare tutte le misure di sicurezza idonee a prevenire illecite comunicazioni e diffusioni di dati personali esercitando se necessario il diritto di accesso ai dati riferiti al condominio nel complesso.

Il singolo condomino può accedere sempre ai propri dati personali rivolgendosi all'amministratore.

 
 
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