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L'articolo 37, comma 55, del decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006, convertito in legge il 3 agosto scorso stabilisce di pagare l’Ici in sede di dichiarazione dei redditi, eventualmente compensando il debito con eccedenze di imposta che dovessero risultare dal modello "F24" estendendo così tale possibilità a tutti i contribuenti, cosa che in passato poteva essere sfruttata solo dai proprietari di immobili nei Comuni che avessero stipulato con l’Agenzia delle entrate un’apposita convenzione per la riscossione dell’Ici a mezzo del modello unificato.
Tale novità sarà operativa dal 1° maggio 2007, quando il contribuente potrà, in sede di compilazione del modello Unico o del modello 730, scegliere se utilizzare il classico bollettino postale o il modello F24 per il pagamento dell’Imposta comunale sugli immobili.
In quest’ultimo caso, ove si riscontrassero dei crediti in dichiarazione, il pagamento dell’Ici avverrà per compensazione: ad esempio, un soggetto, persona fisica, potrà utilizzare un eventuale credito Irpef, mentre un soggetto, persona giuridica, potrà utilizzare un credito Ires o Irap. |