homepage>>
 
 
 
Ricerca tra l'editoriale.
 
    9/15/2009
  A CURA DELL'UFFICIO STUDI FIAIP - COMPRARE CASA OGGI E' PIU' SICURO
    9/15/2009
  A CURA DELL'UFFICIO STUDI CASE DI PIETRA - PERCHE' RIVOLGERSI AD UN PROFESSIONISTA
    9/14/2009
  A CURA DELL'UFFICIO STUDI CASE DI PIETRA - RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DEL MEDIATORE
    9/14/2009
  A CURA DELL'UFFICIO STUDI CASE DI PIETRA - L'ABUSIVISMO
    8/7/2009
  A CURA DEL DIPARTIMENTO AMBIENTE DELLA REGIONE LIGURIA - CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
 
 
    9/14/2009
  A CURA DELL'UFFICIO STUDI CASE DI PIETRA - RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DEL MEDIATORE
   

RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DEL MEDIATORE

 

Nell’attuale sistema normativo, quale risulta delineato dalla legge 3 Febbraio 1989 n.39, il mediatore è un operato specializzato e, come tale, è tenuto nello svolgimento della sua attività ad osservare la diligenza qualificata richiesta all’operatore professionale.

 

Ne consegue che l’obbligo di informazione gravante sul mediatore comprende non soltanto l’uso della diligenza richiesta ad un operatore professionale.

Il grado di diligenza richiesto al mediatore professionale deve essere commisurato sia alle caratteristiche dell’affare che al livello di organizzazione dello stesso.

Pertanto se “l’affare” presenta particolari caratteristiche, il mediatore è tenuto ad una più penetrante verifica degli elementi rilevanti sulla valutazione e sicurezza dell’affare, soprattutto se, potendo avvalersi di mezzi e di una organizzazione propria, può agevolmente procurarsene la conoscenza.

 

Tutto ciò si concretizza a norma dell’art. 1759 nel dovere del mediatore di fornire tutte le informazioni di cui egli sia a conoscenza che comprende sia le circostanze conoscendo le quali le parti o talune di esse non avrebbero dato il consenso a quel contratto, sia le circostanze che avrebbero indotto le parti a concludere il contratto a diverse condizioni.

 

 
 
 
 
copyright 2004 flashMinds