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L'ABUSIVISMO

 

La disciplina dettata dalla legge n. 39 del 1989 ha posto in risalto la natura professionale dell’attività del mediatore subordinandone l’esercizio all’iscrizione in un apposito ruolo, che richiede determinati requisiti di cultura, competenza, morali e professionali condizionando all’iscrizione stessa la spettanza del compenso.

 

Per maggior chiarezza ai sensi dell’art.6, comma 1, della legge n.39/1989 “hanno diritto alla provvigione soltanto coloro che sono iscritti nei ruoli”. Ai sensi del successivo art.8 come modificato dall’arti. 1, comma 47, della legge n. 296/2006, “chiunque esercita l’attività di mediatore senza essere iscritto nel ruolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa fra euro 7.500 ad euro 15.000, ed è tenuto alla restituzione alla parti contraenti delle provvigioni percepite”.

A coloro che sono incorsi per tre volte nella sanzione di cui al comma 1, anche se vi sia stato pagamento con effetto liberatorio, si applicano le pene previste dall’art. 348 del Codice Penale nonché all’art. 2231 del Codice Civile. La condanna comporta la pubblicazione della sentenza nelle forme di legge.

 

In caso di assenza dell’iscrizione al ruolo di agenti di affari in mediazione ai sensi di legge, il notaio è obbligato ad effettuare specifica segnalazione all’organo delle Entrate di competenza.

 

 
 
 
 
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