homepage>>
 
 
 
Ricerca tra l'editoriale.
 
    9/15/2009
  A CURA DELL'UFFICIO STUDI FIAIP - COMPRARE CASA OGGI E' PIU' SICURO
    9/15/2009
  A CURA DELL'UFFICIO STUDI CASE DI PIETRA - PERCHE' RIVOLGERSI AD UN PROFESSIONISTA
    9/14/2009
  A CURA DELL'UFFICIO STUDI CASE DI PIETRA - RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DEL MEDIATORE
    9/14/2009
  A CURA DELL'UFFICIO STUDI CASE DI PIETRA - L'ABUSIVISMO
    8/7/2009
  A CURA DEL DIPARTIMENTO AMBIENTE DELLA REGIONE LIGURIA - CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
 
 
    9/14/2009
  A CURA DELL'UFFICIO STUDI CASE DI PIETRA - RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DEL MEDIATORE
   

RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DEL MEDIATORE

 

Nell’attuale sistema normativo, quale risulta delineato dalla legge 3 Febbraio 1989 n.39, il mediatore è un operato specializzato e, come tale, è tenuto nello svolgimento della sua attività ad osservare la diligenza qualificata richiesta all’operatore professionale.

 

Ne consegue che l’obbligo di informazione gravante sul mediatore comprende non soltanto l’uso della diligenza richiesta ad un operatore professionale.

Il grado di diligenza richiesto al mediatore professionale deve essere commisurato sia alle caratteristiche dell’affare che al livello di organizzazione dello stesso.

Pertanto se “l’affare” presenta particolari caratteristiche, il mediatore è tenuto ad una più penetrante verifica degli elementi rilevanti sulla valutazione e sicurezza dell’affare, soprattutto se, potendo avvalersi di mezzi e di una organizzazione propria, può agevolmente procurarsene la conoscenza.

 

Tutto ciò si concretizza a norma dell’art. 1759 nel dovere del mediatore di fornire tutte le informazioni di cui egli sia a conoscenza che comprende sia le circostanze conoscendo le quali le parti o talune di esse non avrebbero dato il consenso a quel contratto, sia le circostanze che avrebbero indotto le parti a concludere il contratto a diverse condizioni.

 

 
 
 
    9/14/2009
  A CURA DELL'UFFICIO STUDI CASE DI PIETRA - L'ABUSIVISMO
   

L'ABUSIVISMO

 

La disciplina dettata dalla legge n. 39 del 1989 ha posto in risalto la natura professionale dell’attività del mediatore subordinandone l’esercizio all’iscrizione in un apposito ruolo, che richiede determinati requisiti di cultura, competenza, morali e professionali condizionando all’iscrizione stessa la spettanza del compenso.

 

Per maggior chiarezza ai sensi dell’art.6, comma 1, della legge n.39/1989 “hanno diritto alla provvigione soltanto coloro che sono iscritti nei ruoli”. Ai sensi del successivo art.8 come modificato dall’arti. 1, comma 47, della legge n. 296/2006, “chiunque esercita l’attività di mediatore senza essere iscritto nel ruolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa fra euro 7.500 ad euro 15.000, ed è tenuto alla restituzione alla parti contraenti delle provvigioni percepite”.

A coloro che sono incorsi per tre volte nella sanzione di cui al comma 1, anche se vi sia stato pagamento con effetto liberatorio, si applicano le pene previste dall’art. 348 del Codice Penale nonché all’art. 2231 del Codice Civile. La condanna comporta la pubblicazione della sentenza nelle forme di legge.

 

In caso di assenza dell’iscrizione al ruolo di agenti di affari in mediazione ai sensi di legge, il notaio è obbligato ad effettuare specifica segnalazione all’organo delle Entrate di competenza.

 

 
 
Pagine    << Preced.     1 2 3    Success.>>
 
 
copyright 2004 flashMinds